(massima n. 1)
In base agli artt. 9 del D.P.R. n. 865 del 1986 e 2 del D.P.R. n. 394 del 1990, l'indulto sulle pene accessorie temporanee è concesso, per intero, quando il beneficio «è applicato», anche solo in parte, alle pene principali per cui è stata pronunciata condanna. Ne consegue che non sono condonabili le pene accessorie relative a reati oggettivamente esclusi dal provvedimento di clemenza, ancorché legati ad altri dal vincolo della continuazione, poiché il beneficio non è applicabile neppure in parte alle relative pene principali, dovendo quest'ultime, a seguito dello scioglimento del vincolo ex art. 81 c.p., essere escluse dal cumulo materiale e giuridico.