(massima n. 1)
L'applicazione parziale dell'indulto ad una condanna, in riferimento ad uno soltanto dei reati uniti dal vincolo della continuazione, rende condonabili, per intero, le pene accessorie temporanee, anche se le stesse siano relative a reati esclusi in via oggettiva, o ratione temporis, dal beneficio indulgenziale; tanto deriva dalla formulazione letterale dell'art. 2 del D.P.R. 22 dicembre 1990, n. 394, che stabilisce il condono, per intero, delle pene accessorie temporanee conseguenti ad una condanna alla quale venga applicato, anche solo in parte, l'indulto e dall'applicazione del generale principio del favor rei, che consente di sciogliere il vincolo ideologico, che unifica nel reato continuato i singoli fatti criminosi, solo quando da tale operazione possano derivare effetti giuridici favorevoli all'interessato.