(massima n. 1)
In tema di indulto, la regola stabilita nell'art. 174, comma secondo, c.p., secondo la quale, nel concorso di reati, l'indulto si applica una volta sola, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso di reati, opera solo alla condizione che tutte le pene siano condonabili, giacché nessuna causa di estinzione della pena può incidere su un cumulo che comprenda pene sulle quali la stessa causa non può esplicare i suoi effetti. Ove tale condizione non sia realizzata, occorre separare le pene condonabili da quelle non condonabili, quindi unificare le pene non condonabili con la parte di quelle condonabili che sia eventualmente residuata dopo l'applicazione del beneficio indulgenziale e, infine, se del caso, operare la riduzione prevista dall'art. 78 c.p.