(massima n. 1)
In tema di indulto, in caso di reati uniti nel vincolo della continuazione, solo una parte dei quali commessi entro il termine fissato per la fruizione del beneficio, se la sentenza non ha fornito specifica indicazione in proposito, spetta al giudice dell'esecuzione interpretare i titoli di condanna e delibare quanto della condotta in esame sia collocabile oltre il termine di entrata in vigore della disciplina indulgenziale e, conseguentemente, quale frazione sanzionatoria determinata dal giudice della cognizione sia riferibile ad esse. (Fattispecie in cui il giudice dell'esecuzione, adito dal P.M. ai fini della revoca dell'indulto, ha ritenuto non precisamente identificabili le parti di condotta consumate oltre il termine di efficacia della misura clemenziale, ed ha conseguentemente adottato la decisione pił conforme al principio del "favor rei").