(massima n. 1)
Ai fini del calcolo della prescrizione, in materia di controllo dell'attività urbanistica edilizia, l'art. 44 della L. 28 febbraio 1985 n. 47 prevede una sospensione automatica del processo, finalizzata all'esercizio delle facoltà previste dal c.d. nuovo condono edilizio ed applicabile a tutti i procedimenti in cui risulti contestato un reato urbanistico ovvero commessa una violazione di detta normazione. Tale sospensione va calcolata in giorni 223 (duecentoventitre), giacché il D.L. 26 luglio 1994 n. 468, pubblicato sulla G.U. 28 luglio 1994 n. 175, espressamente dispone all'art. 10 la sua entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione. Il computo della maturazione del termine prescrizionale viene effettuato con riferimento ai giorni e non anche con la distinzione in mesi, secondo quanto stabilito, in via generale, dall'art. 172 c.p., in applicazione del principio del favor rei, giacché le modalità di calcolo, così eseguite, consentono di stabilire una data più prossima rispetto alla distinzione in mesi e giorni e, quindi, più favorevole per l'imputato. Peraltro, tenuto conto anche della sospensione obbligatoria prevista dall'art. 38 legge n. 47 del 1985, la prescrizione rimane sospesa per anni due e giorni 223 anche nelle ipotesi in cui il giudice di merito abbia erroneamente deciso e la sospensione sia stata o debba essere dichiarata dalla Corte di cassazione in conseguenza della produzione di una domanda di condono con il versamento della prima rata dell'oblazione, giacché l'omessa sospensione del procedimento non determina, alcuna inesistenza, inutilizzabilità o nullità della sentenza o incompetenza funzionale del giudice, ma un vizio in procedendo, che, una volta, riscontrato esistente dalla Corte di cassazione, rende possibile valutare il tempo stabilito dalla sospensione obbligatoria.