(massima n. 1)
Il termine di prescrizione della pena pecuniaria individuato dall'art. 172, comma terzo, c.p., viene determinato "per relationem", in funzione di quello applicabile alla pena detentiva congiuntamente inflitta e non č influenzato da vicende successive, quali quelle concernenti l'esecuzione della predetta sanzione detentiva. (In applicazione del principio, la Corte ha respinto il ricorso del condannato che aveva sostenuto che, una volta espiata la pena detentiva, il termine di prescrizione della pena pecuniaria dovesse essere disciplinato dal comma secondo, e non pił dal terzo, dell'art. 172 c.p.).