(massima n. 1)
L'estinzione delle pene per decorso del tempo non ha luogo se l'interessato č stato condannato con applicazione della recidiva, pur se i reati su cui si č fondato il riconoscimento della recidiva siano successivamente fatti oggetto di abolitio criminis dovendosi aver riguardo al momento della pronuncia di condanna e non potendo la norma posteriore pił favorevole intaccare il giudicato.