(massima n. 1)
L'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento rigetta l'istanza di sospensione del processo per la messa alla prova dell'imputato č impugnabile, ai sensi dell'art. 586 c.p.p., solo unitamente alla sentenza. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'impugnazione diretta prevista dal settimo comma dell'art. 464 quater c.p.p. ha ad oggetto esclusivamente il provvedimento con il quale, in accoglimento dell'istanza dell'imputato, il giudice abbia disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova).