(massima n. 1)
In tema di sospensione con messa alla prova, ai fini dell'individuazione dei reati per i quali essa č ammessa ai sensi degli artt. 168 bis e seguenti cod. pen., occorre avere riguardo esclusivamente alla pena massima prevista per la fattispecie base, prescindendo dalla contestazione nel caso concreto di circostanze aggravanti, ivi comprese quelle ad effetto speciale. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento adottato dal giudice dell'udienza preliminare che aveva rigettato la richiesta ex art. 168 bis cod. pen. in riferimento al reato di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato ex art. 80 del medesimo D.P.R.).