(massima n. 1)
La revoca della sospensione condizionale della pena prevista in sede di esecuzione dall'art. 674 c.p.p. č solo la revoca di diritto di cui al comma primo dell'art. 168 c.p. e non anche quella discrezionale di cui al capoverso dell'articolo menzionato, la quale presuppone valutazioni di natura, appunto, discrezionale, che la legge consente solo al giudice della cognizione.