(massima n. 1)
In materia di revoca di diritto, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena, la circostanza che l'art. 674 c.p.p., a differenza dell'art. 590 del codice abrogato, non faccia espresso richiamo all'art. 168, primo comma, c.p. è del tutto irrilevante, in quanto la detta revoca può essere disposta esclusivamente nelle ipotesi previste da tale disposizione del codice penale e, quindi, solo per fatti avvenuti dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha applicato il beneficio. Il tutto diversamente dai casi di revoca facoltativa di cui all'art. 168, secondo comma, c.p. che è rimessa all'esercizio del potere discrezionale del giudice della cognizione contestualmente alla pronuncia della nuova sentenza di condanna.