(massima n. 1)
La condanna menzionata nell'art. 168, comma primo, n. 2, c.p., determina la revoca della sospensione condizionale della pena solo se diviene definitiva dopo quella che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei «termini stabiliti», che sono quelli di durata della sospensione condizionale fissati nell'art. 163 dello stesso codice. (Nella specie, invece, la detta condanna era divenuta definitiva prima della sentenza che aveva concesso la sospensione della pena e conseguentemente la Cassazione ha escluso che la stessa potesse dar luogo a revoca del beneficio).