(massima n. 1)
Tra gli effetti penali della condanna fatti salvi dall'art. 174, comma primo, c.p. va compresa la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena quale conseguenza della successiva condanna riportata dall'imputato, in presenza degli altri presupposti di legge, ai sensi dell'art. 168, comma primo n. 2 c.p. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione avverso ordinanza del giudice dell'esecuzione che, ai sensi dell'art. 168, comma primo n. 2, c.p. aveva revocato, su richiesta del P.M., il beneficio della sospensione di cui all'art. 163 c.p. a causa di successiva condanna riportata dall'imputato per un delitto anteriormente commesso, nonostante che la pena per tale condanna fosse stata interamente condonata).