(massima n. 1)
Ai fini della revoca di diritto della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, comma primo, n. 2, c.p., la pena inflitta con la nuova condanna, intervenuta nei limiti temporali stabiliti dall'art. 163, comma primo, stesso codice, deve cumularsi a tutte quelle precedenti condizionalmente sospese, a nulla rilevando che ciascuna di esse, cumulata con la nuova condanna, non ecceda il limite di cui all'art. 163, comma primo, citato.