(massima n. 1)
Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena (art. 168, comma 2, c.p.), l'anterioritą del delitto, successivamente giudicato, deve essere riferita alla data del passaggio in giudicato della sentenza che concede il beneficio e non gią alla data di consumazione del reato da essa giudicato.