(massima n. 1)
Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, nel caso previsto dall'art. 168, comma 2, c.p., va tenuto conto, onde verificare se vi sia stato o no superamento dei limiti stabiliti dall'art. 163, di tutte le condanne che il soggetto abbia riportato nell'arco di tempo previsto dalla legge, e non solo di quelle per le quali sia stato concesso il beneficio della sospensione.