(massima n. 1)
Qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa illegalmente in presenza di causa ostativa, il provvedimento della Corte d'appello che provvede alla revoca ex art. 168, terzo comma c.p. non viola il divieto di reformatio in peius né il principio devolutivo, trattandosi di provvedimento ricognitivo di una preesistente situazione di illegalitą.