(massima n. 1)
La possibilità concessa al giudice dell'esecuzione del comma primo bis dell'art. 674 c.p.p., introdotto dall'art. 1 della legge 26 marzo 2001, n. 128, di revocare in sede esecutiva la sospensione condizionale concessa in violazione delle condizioni di cui al terzo comma dell'art. 168 c.p. non può operare con riguardo ai benefici concessi con sentenze divenute definitive prima dell'entrata in vigore della citata disposizione di cui alla legge n. 128 del 2001.