(massima n. 1)
Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, comma primo, n. 2, c.p. la pena inflitta con la nuova condanna, intervenuta nei limiti temporali stabiliti dall'art. 163, comma primo, c.p. deve essere cumulata a tutte quelle precedenti sospese condizionalmente, anche se inflitte con pił sentenze, a nulla rilevando che ciascuna di esse, cumulata con la nuova condanna, non ecceda i limiti fissati.