(massima n. 1)
La revoca della sospensione condizionale della pena che sia stata illegittimamente concessa è possibile, ai sensi dell'art. 168, comma quarto, c.p., solo a condizione che la sentenza contenente la relativa statuizione non sia passata in giudicato prima dell'entrata in vigore della legge 26 marzo 2001 n. 128, con la quale è stata introdotta la suindicata previsione normativa, cui va riconosciuto carattere processuale, per cui essa non può trovare applicazione con riguardo a situazioni da considerarsi all'epoca già esaurite.