(massima n. 1)
Il fatto giudicato cessa di fungere da causa determinante la decadenza dal beneficio della sospensione condizionale della pena solo quando, esperita la procedura di revoca della sentenza, non azionabile d'ufficio, venga accertato che ne č venuta meno la antigiuridicitą con conseguente eliminazione degli effetti del giudicato. (Fattispecie nella quale era stata revocata la sospensione condizionale della pena per effetto di nuova condanna per violazione della legge degli stupefacenti; avendo il ricorrente dedotto che il secondo fatto per cui era stato condannato non costituiva pił reato in quanto lo stupefacente detenuto era destinato all'uso personale, la Cassazione, affermando il principio di cui sopra, ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso).