(massima n. 1)
In materia di esecuzione, la procedura di cui all'art. 674 c.p.p. consente la revoca della sospensione condizionale, da parte del giudice dell'esecuzione, solo nelle ipotesi previste dall'art. 168 primo comma n. 1 e n. 2 c.p. e non anche nell'ipotesi, del tutto diversa, di violazione delle disposizioni di cui agli artt. 163 e 164 c.p. L'illegittima applicazione del beneficio, per essere già esistenti le cause preclusive di cui agli artt. 163 e 164 c.p., può costituire solo motivo di impugnazione in pendenza del giudizio di cognizione e non anche causa di revoca della sospensione condizionale concessa con sentenza passata in giudicato; diversamente la richiesta al giudice dell'esecuzione si trasformerebbe in ulteriore e straordinario mezzo di impugnazione, non previsto dalla legge.