(massima n. 1)
La sospensione condizionale della pena, concessa con sentenza di patteggiamento, può essere revocata qualora successivamente intervenga sentenza di condanna per fatto anteriore ex art. 168, comma 2, c.p., pronunziata a seguito di giudizio ordinario (o nei casi di riti speciali a cognizione piena) attesoché la successiva condanna fa venir meno la prognosi favorevole che aveva consentito la prima applicazione del beneficio in questione. (In motivazione la S.C. ha precisato che, a differenza del giudizio sulla colpevolezza, il giudizio sulla concedibilità della sospensione condizionale della pena è un giudizio a cognizione piena, come risulta dal tenore dell'art. 444, comma 3, c.p.p., che non pone limiti alla valutazione del giudice sulla concedibilità del beneficio).