(massima n. 1)
In tema di sospensione condizionale della pena, il provvedimento previsto dal comma 3 dell'art. 168 c.p. secondo il quale č disposta la revoca della sospensione condizionale quando il beneficio risulta concesso in presenza delle cause ostative indicate al comma 4 dell'art. 164 c.p. ha natura dichiarativa, riguardando effetti di diritto sostanziale che si producono ope legis e possono essere rilevati in ogni momento, tanto dal giudice della cognizione che, in applicazione del comma 1 bis dell'art. 674 c.p.p., dal giudice della esecuzione. Ne consegue che non comporta violazione del divieto di reformatio in pejus e del principio devolutivo il provvedimento di revoca adottato dal giudice di appello, nel procedimento ordinario come in quello camerale, anche d'ufficio e nei casi di omessa impugnazione del pubblico ministero.