(massima n. 1)
Il comma terzo dell'art. 168 c.p., introdotto dalla novella del 26 marzo 2001, n. 128, ha ampliato l'ambito di operativitā della revoca della sospensione condizionale della pena in sede esecutiva, ora consentita anche nei casi in cui la sospensione risulti disposta in violazione dell'art. 164, quarto comma, c.p.. Se la sentenza che ha illegittimamente concesso il beneficio della sospensione condizionale per la terza volta č divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore della novella, tale disposizione non č applicabile, in quanto incontra il limite dell'intangibilitā del giudicato, se, invece, č divenuta definitiva dopo tale data, vige la regola dell'immediata operativitā dello ius superveniens, anche se meno favorevole al reo, con conseguente revocabilitā in sede esecutiva del beneficio erroneamente concesso.