(massima n. 1)
Il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di dichiarare l'intervenuta revoca di diritto della sospensione condizionale della pena quando il giudice della cognizione, infliggendo nuova condanna, non ha concesso per la seconda volta il beneficio, pur se la somma delle pene inflitte non superava il limite biennale complessivo.