(massima n. 1)
A norma dell'art. 165 c.p. è consentito al giudice subordinare la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo della restituzione, ma non all'adempimento in forma generica dell'obbligo dell'integrale risarcimento del danno cagionato alla parte lesa. Tale disposizione, infatti, stabilisce che la subordinazione può essere riferita soltanto al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento o della provvisionale eventualmente assegnata e ciò presuppone che vi sia stata costituzione di parte civile e che il giudice abbia avuto la possibilità di «liquidare» subito e direttamente il danno quantificandolo in una determinata somma di denaro, ovvero che gli sia stata richiesta una provvisionale che abbia avuto modo di assegnare.