(massima n. 1)
Ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 726 cod. pen. non č sufficiente che l'agente indossi un abbigliamento trasgressivo e spinto per arrecare offesa alla pubblica decenza, occorrendo invece che lo stesso accompagni all'uso di tali forme di vestiario comportamenti idonei ad offendere concretamente il bene giuridico tutelato, in modo da suscitare nell'uomo medio del tempo presente e in relazione al contesto spazio-temporale della condotta, un senso di riprovazione, disgusto o disagio. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilitā del reato nella condotta delle imputate che, verosimilmente per esercitare il meretricio, sostavano sulla pubblica strada ricoperte da un abbigliamento succinto in modo da consentire ai passanti la visione dei glutei parzialmente scoperti).