(massima n. 1)
Nel dettare l'art. 141 att. c.p.p., il legislatore ha inteso disciplinare il procedimento di oblazione in modo completo e omogeneo, sicché, in base al principio accolto dall'art. 15 prel. c.c., secondo il quale lex posterior derogat priori, il comma secondo dell'art. 162 bis c.p. deve ritenersi abrogato. Ne consegue che è illegittimo il provvedimento con il quale viene rigettata l'istanza di ammissione all'oblazione sull'assunto che l'imputato non ha provveduto al deposito della somma indicata dal secondo comma dell'art. 162 bis c.p.