(massima n. 1)
In materia di oblazione, il legislatore, con l'art. 141 disp. att. c.p.p., ha introdotto una disciplina omogenea per il procedimento di oblazione, con riferimento tanto alle ipotesi di cui all'art. 162 c.p., quanto a quelle di cui all'art. 162 bis c.p., prevedendo un diverso procedimento rispetto a quanto stabilito dall'art. 162 bis, comma secondo, c.p., con la conseguenza che anche per i casi contemplati da quest'ultima disposizione non č pił necessario il deposito della somma contestualmente alla presentazione della domanda.