(massima n. 1)
In tema di oblazione nelle contravvenzioni punite con pena alternativa, le «conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore» la cui permanenza non rende ammissibile l'oblazione stessa, sono quelle attinenti al cosiddetto «danno criminale» e cioè alla lesione o messa in pericolo dei beni che costituiscono il contenuto del reato (interesse particolare, pubblico o privato), la cui offesa non è oggetto di risarcimento. (Nella specie si trattava del reato di getto pericoloso di cose ed in particolare di nubi di sostanze chimiche emesse dall'impianto di atomizzazione di gas o vapore di una industria. È stato ritenuto che in tal caso il «danno criminale» è da individuare nell'interesse protetto e cioè dall'«incolumità pubblica delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni» e che le «conseguenze dannose» si riferiscono a quei «fatti conseguenti» correlati in via diretta al predetto interesse e cioè alle conseguenze dovute all'emissione delle polveri, eliminabili da parte del contravventore).