(massima n. 1)
L'oblazione introdotta dall'art. 162 bis c.p. č subordinata all'inesistenza di elementi ostativi, tra cui la qualitą di recidivi reiterati, contravventori abituali, delinquenti o contravventori professionali. In tal caso e cioč quando ricorra almeno uno di tali elementi, non v'č bisogno di alcuna contestazione espressa, non dovendosi procedere ad alcuna valutazione della condotta del reo.