(massima n. 1)
Per quanto la rilevanza agli effetti penali della recidiva sia subordinata alla sua regolare contestazione, tuttavia essa può rilevare, in casi previsti dalla legge, come mero status soggettivo desumibile dal certificato penale, determinandone una qualificazione giuridica che già di per sé può avere rilevanza penale. Ne consegue che l'oblazione facoltativa ai sensi dell'art. 162 bis c.p. non è consentita a chi abbia già riportato due precedenti condanne.