(massima n. 1)
Qualora la domanda di oblazione venga respinta per la gravitā del fatto, poiché questa č prevista dall'art. 162 bis c.p. come una delle cause che possono giustificare il rigetto, č necessaria una specifica motivazione sulle ragioni di tale gravitā. Se la domanda viene accolta, senza che vi sia stato parere contrario del P.M. con riferimento alla gravitā del fatto, č sufficiente che il giudice dimostri di avere preso in esame la circostanza, affermando che Ģil fatto non risulta di gravitā tale da costituire impedimento all'applicazione dell'oblazioneģ.