(massima n. 1)
In virtł del combinato disposto degli artt. 162 bis c.p. e 127, L. 24 novembre 1981, n. 689, alle violazioni in materia di alimentazione della prima infanzia, inquinamento atmosferico, impiego pacifico dell'energia nucleare, prevenzione infortuni sul lavoro ed igiene del lavoro l'unica oblazione applicabile č quella speciale. (Nella specie la Corte ha annullato la sentenza del pretore, che aveva applicato l'oblazione ordinaria ad illeciti in materia di prevenzione infortuni).