(massima n. 1)
Ai fini dell'ammissibilitą dell'oblazione speciale di cui all'art. 162 bis c.p. non č richiesta che la recidiva reiterata, l'abitualitą e la professionalitą nelle contravvenzioni siano state giudizialmente dichiarate dal giudice, essendo sufficiente la mera cognizione del magistrato della sussistenza di detti status, dal momento che l'art. 162 bis c.p. subordina la non ammissibilitą della oblazione al fatto che «ricorrano» i casi previsti dal terzo cpv. dell'art. 99, dall'art. 104 o dall'art. 105 stesso codice, ovvero che permangano le conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore, come si desume dal tenore letterale o logico della disposizione (la quale al comma 3 dispone espressamente che: «L'oblazione non č ammessa quando ricorrano i casi previsti ...»).