(massima n. 1)
È ammissibile la domanda di oblazione, ex art. 162 bis c.p., anche se proposta successivamente alla presentazione della opposizione a decreto penale, nell'ipotesi in cui tale domanda non avrebbe potuto essere tempestivamente proposta, poiché non era ancora entrato in vigore il D.L.vo n. 274 del 2000 il quale, all'art. 52 comma secondo, lett. c), dispone che i reati, precedentemente puniti con la pena della reclusione o dell'arresto congiuntamente a quella della multa o dell'ammenda, siano puniti alternativamente con la pena pecuniaria o con la permanenza domiciliare ovvero con il lavoro di pubblica utilità. (Con riferimento alla fattispecie, in tema di guida in stato di ebbrezza, la Corte ha precisato che tale interpretazione tiene conto del carattere sostanziale della norma principale, l'art. 162 bis, e dunque della regola della retroattività in ossequio al principio del favor rei).