(massima n. 1)
In tema di oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative, il rigetto della richiesta di ammissione al beneficio, quando fondato sulla gravitą del fatto, deve essere motivato dal giudice non soltanto in relazione al principio astrattamente posto dalla norma, bensģ con concreto riferimento al reato commesso. (Nella fattispecie la Corte ha annullato la sentenza del giudice di pace che si era limitato a motivare il rigetto dell'istanza di oblazione con la formula generica «poiché trattasi di reato di particolare allarme sociale»).