(massima n. 1)
In tema di oblazione speciale ai sensi dell'art. 162 bis c.p., qualora siano state contestate pił violazioni in continuazione, il limite massimo dell'ammenda al quale far riferimento per il calcolo della somma dovuta a titolo di oblazione (pari alla metą di esso) corrisponde al triplo della pena pecuniaria massima previsto per il reato. (Fattispecie concernente plurimi episodi di molestie).