(massima n. 1)
In tema di oblazione, ove la richiesta sia stata correttamente proposta (nella specie, insieme all'opposizione al decreto penale ) ed erroneamente rigettata (per inosservanza della disciplina dettata dall'art. 141 disp. att. c.p.p. ), non opera, nel conseguente giudizio di opposizione, il divieto di presentazione della domanda di oblazione (art. 464 comma terzo c.p.p. ) e, pertanto, il beneficio può essere nuovamente richiesto, solo in tal modo evitandosi un vulnus dei diritti della difesa.