(massima n. 1)
In tema di prescrizione, il rinvio o la sospensione del dibattimento disposti dal giudice in accoglimento della richiesta dell'imputato di esibizione di documentazione, già in suo possesso ovvero che avrebbe potuto ottenere al momento dell'istanza, non determina la sospensione del relativo termine, allorché il differimento dell'udienza, concesso per consentire all'imputato di provvedere all'adempimento, è stato valutato dal giudice come opportuno perché determinato da esigenze di acquisizione della prova. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che il rinvio concesso per acquisire una sentenza della Corte d'Appello, utilizzata in concreto per il computo della continuazione sulla pena precedentemente inflitta, non determini la sospensione del termine di prescrizione).