(massima n. 1)
Il rinvio del dibattimento disposto dal giudice in accoglimento della concorde richiesta delle difese (di imputato e di parte civile), nulla opponendo il pubblico ministero, non determina la sospensione del termine di prescrizione, non potendosi ricomprendere detta tipologia di differimento, fatta propria anche dalla parte civile, nelle ipotesi di sospensione di cui all'art. 159, comma primo n. 3 cod. pen., che si riferiscono a rinvii dell'udienza conseguenti a richiesta che provenga solo dall'imputato o dal suo difensore.