(massima n. 1)
In tema di prescrizione dei reati, l'articolo 158, primo comma, c.p. ricollega l'inizio del decorso della prescrizione alla cessazione della continuazione e della permanenza, da un canto considerato il reato continuato come un'unità reale, non suscettibile di scomposizione nei singoli reati che la compongono, siano essi istantanei o permanenti, sicché la prescrizione inizia a decorrere dalla cessazione della continuazione per tutti i reati unificati nella complessa figura prevista dall'articolo 81 cpv. c.p. e, quindi, dalla consumazione dell'ultimo dei reati che entrano in continuazione, fermo restando il periodo prescrittivo proprio di ciascun reato; e dall'altro, che nel caso di reato a condotta permanente la prescrizione inizia il suo decorso dalla cessazione della permanenza della condotta criminosa, che si realizza o con l'esaurimento di essa per il conseguimento dell'oggetto, cioè per la verificazione dell'evento o a seguito dell'eliminazione del carattere antigiuridico della condotta stessa, o per effetto della desistenza dell'autore o per l'intervento preventivo dell'autorità giudiziaria, oppure con la sentenza di condanna pronunciata in primo grado o a seguito dell'impugnazione da parte del P.M. della sentenza di proscioglimento.