(massima n. 1)
In tema di prescrizione, nonostante che l'art. 158 c.p., per il caso di continuazione, faccia decorrere il relativo termine, per ciascun reato, dalla data in cui la continuazione č cessata, deve ritenersi che, qualora sia ravvisabile, al momento del giudizio, l'unicitā del disegno criminoso fra i vari reati singolarmente contestati, ma per alcuni di essi sia giā maturato il termine prescrizionale, debba, con riguardo agli stessi, prevalere la causa di non punibilitā e ne vada quindi dichiarata l'estinzione per intervenuta prescrizione. (Mass. redaz.).