(massima n. 1)
La prescrizione del reato continuato inizia a decorrere dalla consumazione dell'ultimo dei reati uniti dal vincolo della continuazione, fermo restando il tempo di prescrizione proprio di ciascun reato, anche nell'ipotesi in cui il vincolo della continuazione, non riconosciuto nella originaria contestazione, venga poi ritenuto in sentenza, a meno che il giudice abbia pronunciato sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 129 c.p.p. giacché in tal caso non è più possibile recuperare il reato già dichiarato estinto e ritenerlo in continuazione con altri.