(massima n. 1)
In tema di prescrizione, ai fini dell'applicabilitą della disciplina transitoria di cui all'art. 10, L. 7 dicembre 2005, n. 251, il momento della «pendenza » del giudizio di appello non coincide con quello della presentazione dell'atto di impugnazione ma con quello della iscrizione del processo nel registro della Corte d'Appello, in quanto il momento centrale e fondamentale del passaggio da una fase processuale all'altra č rappresentato, rispettivamente, dalla trasmissione e dalla ricezione del fascicolo.