(massima n. 1)
Ai sensi del comma 2 dell'art. 133 c.p. i precedenti penali e giudiziari del reo rilevano ai fini della determinazione della capacitą a delinquere del colpevole e possono essere presi in considerazione per la commisurazione della pena, nel senso che la condotta di vita pregressa, indenne da condanne, si proietta in modo favorevole sulla personalitą del soggetto ed orienta in senso positivo, per il colpevole stesso, il potere discrezionale del giudice nella determinazione in concreto della sanzione penale.