(massima n. 1)
Il giudizio sulla concedibilità del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è subordinato esclusivamente alla valutazione delle circostanze di cui all'art. 133 c.p., sicché resta precluso ogni altro criterio di valutazione. In particolare, non è giustificato il diniego in base alla considerazione che l'iscrizione può costituire una remora per il compimento di altri reati da parte del colpevole. Tale motivazione, infatti, è erronea perché l'annotazione della condanna non costituisce un fattore dissuasivo da illeciti futuri, mentre la norma dell'art. 175 c.p. è diretta proprio al raggiungimento dell'effetto opposto, che è quello di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione di talune conseguenze del reato, che possano compromettere o intralciare la sua possibilità di lavoro.