(massima n. 1)
La concessione della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è subordinata unicamente alla valutazione positiva delle circostanze indicate nell'art. 133 c.p., restando precluso ogni altro diverso criterio di giudizio. Pertanto, è illegittimo il rifiuto del beneficio detto basato sulla considerazione che la pubblicità insita nella menzione della condanna può costituire un monito per l'imputato, sconsigliandolo in futuro dal commettere ulteriori reati.