(massima n. 1)
La valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura sostitutiva č legata agli stessi criteri giā previsti dalla legge per la determinazione della pena e cioč non puō prescindere da quelli individuati dall'art. 133 c.p., dai quali va tratto il giudizio prognostico positivo cui la legge subordina la stessa possibilitā della sostituzione. Ne consegue che č legittimo il diniego, operato dal giudice del merito, di sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria della specie corrispondente, a colui che per le condizioni soggettive, quali i precedenti penali, non ne č ritenuto meritevole dal predetto giudice.